In apicoltura non basta possedere un terreno. La collocazione di un apiario è un atto giuridico, prima ancora che una scelta agricola.
Un apiario posizionato in modo scorretto può generare sanzioni, ordinanze di rimozione, contenziosi civili e richieste di risarcimento danni. Qui non si parla di opinioni: si parla di legge vigente.
Normativa nazionale (valida in tutta Italia)
In assenza di regolamenti comunali più restrittivi si applicano le disposizioni dell’art. 896 c.c., come modificato dalla Legge 24 dicembre 2004, n. 313, che disciplinano le distanze minime per gli apiari. Le distanze minime obbligatorie sono:
- 10 metri da strade di pubblico transito;
- 5 metri dai confini di proprietà;
- 1.000 metri da zuccherifici e impianti saccariferi.
Queste distanze costituiscono i requisiti minimi di legalità validi su tutto il territorio nazionale. Restano salve le eventuali prescrizioni più restrittive previste da regolamenti comunali, ordinanze sindacali o strumenti urbanistici locali.
Deroga tramite barriera
Le distanze non si applicano se tra apiario e confine o strada è presente una barriera continua alta almeno 2 metri.
Sono considerate idonee:
- siepi fitte senza interstizi alla base;
- muri o pannellature continue;
- recinzioni solide e ombreggianti;
- dislivelli naturali ≥ 2 m.
La barriera costringe le api a modificare la traiettoria, creando un cono di volo alto che riduce il rischio di contatto con persone, animali e veicoli.

In assenza di barriera, le distanze tornano obbligatorie.
Regione Marche – L.R. 33/2012 aggiornata
Nelle Marche la L.R. 19 novembre 2012, n. 33 disciplina anche le distanze tra apiari.
La normativa stabilisce che:
| Gli apiari stanziali composti da almeno 50 alveari devono essere collocati ad una distanza minima di 200 metri l’uno dall’altro, se di diversa proprietà. |
In pratica:
- Il limite dei 200 m riguarda solo gli apiari ≥ 50 alveari;
- Apiari con meno di 50 alveari non rientrano nel vincolo regionale;
- La norma tutela le risorse nettarifere del territorio.
Sanzioni regionali (art. 11 L.R. 33/2012)
- Inosservanza delle distanze: 150 € – 500 €;
- Violazioni BDN o mancata denuncia di inizio attività: 750 € – 7.500 €;
- Altre violazioni: importi secondo i singoli commi applicabili.
Il cartello identificativo BDN dell’apiario
L’obbligo normativo non riguarda un generico cartello “Api in attività”, ma l’esposizione del cartello identificativo dell’apiario ai fini del sistema nazionale di Identificazione e Registrazione (I&R) gestito tramite la Banca Dati Apistica Nazionale (BDN), ai sensi del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134 e del relativo Manuale operativo.
In prossimità di ogni apiario occupato da alveari deve essere esposto, in modo ben visibile, un cartello identificativo BDN riportante il Codice Aziendale univoco dell’apicoltore assegnato dal sistema (es. 012MC345), per tutta la durata della presenza degli alveari sul sito.
La dicitura grafica (“Api in attività”, “Apiario”, “Api presenti”, ecc.) è facoltativa e non ha valore giuridico. Ciò che rileva ai fini di legge è l’identificabilità dell’apiario e del relativo detentore tramite codice BDN.
L’obbligo si applica sia agli apiari stanziali che a quelli in nomadismo, per tutto il periodo di effettiva presenza degli alveari sul sito.
Regolarità amministrativa
La mancata esposizione del cartello identificativo BDN costituisce inosservanza degli obblighi di identificazione dell’apiario previsti dalla normativa nazionale sull’anagrafe apistica ed è sanzionabile in via amministrativa secondo la disciplina regionale vigente. Un apiario privo di cartello identificativo BDN è formalmente irregolare ai fini I&R.
Funzione del cartello
Il cartello BDN ha esclusivamente funzione di identificazione pubblica dell’apiario e del soggetto responsabile nell’ambito del sistema I&R. Non è un avviso di pericolo, non esonera da responsabilità civili e non sostituisce il rispetto delle distanze legali o di altre prescrizioni di sicurezza.
Serve a rendere immediatamente riconoscibile e tracciabile l’apiario nel sistema pubblico.
Quando un apiario è illecito
Un apiario è illegittimo quando:
- non rispetta le distanze nazionali;
- non presenta una barriera idonea dove necessaria;
- non è correttamente segnalato;
- ha coordinate BDN non coincidenti con la realtà;
- provoca immissioni moleste (art. 844 c.c.).
| Violazione | Conseguenza |
|---|---|
| Distanze non rispettate | Sanzione + possibile rimozione |
| Barriera assente | Diffida o rimozione |
| Mancata segnalazione | Irregolarità amministrativa |
| Coordinate BDN errate/omesse | 750 € – 7.500 € |
| Immissioni moleste | Contenzioso civile |
Checklist legale per l’apicoltore
- Distanze da strade e confini verificate;
- Barriera ≥ 2 m installata se necessaria;
- Cartello con Codice Aziendale;
- Coordinate BDN coincidenti con la posizione reale.
Solo così un apiario è in regola anche dal punto di vista amministrativo.
Ricorda le regole sugli spostamenti
Ogni spostamento dell’apiario deve essere comunicato in BDN entro 7 giorni, aggiornando le coordinate GPS.
Fonti normative
- Codice Civile, art. 896;
- Legge 24 dicembre 2004 n. 313;
- L.R. Marche 19 novembre 2012, n. 33 (aggiornamenti);
- Manuale operativo BDN – Ministero della Salute.
Nota importante
I contenuti hanno finalità informative e divulgative e non costituiscono consulenza legale o fiscale.
Le norme possono variare per territorio e situazione: per casi concreti rivolgersi a ASL, SUAP o a un professionista abilitato.
ApiBuzz non sostituisce gli enti competenti.




