Sciami d’api: quando prenderli è illegale

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Per la legge italiana, lo sciame d’api è un bene mobile di proprietà privata ai sensi dell’art. 924 del Codice Civile.

Anche quando le api sciamano e si allontanano dall’apiario di origine, lo sciame non diventa un bene senza padrone (res nullius), ma resta di proprietà dell’apicoltore da cui proviene.

Questo significa una cosa precisa: finché il proprietario lo sta inseguendo, nessuno può prenderlo.

Il diritto di inseguimento spiegato semplice

Il diritto di inseguimento è il diritto dell’apicoltore di:

  • entrare (con permesso) su fondi altrui;
  • recuperare il proprio sciame;
  • senza perdere la proprietà.

La legge mette un limite temporale: se per due giorni consecutivi l’apicoltore non insegue più lo sciame, allora perde il diritto. Il termine dei due giorni è da intendersi come continuativo e decorre dal momento in cui l’inseguimento cessa.

Cosa si intende per “inseguimento“
Per inseguimento non si intende solo la ricerca fisica dello sciame, ma qualsiasi comportamento che dimostri la volontà concreta di recuperarlo, come il monitoraggio della zona, il posizionamento di arnie esca nelle vicinanze o l’avviso ai proprietari dei fondi interessati. La manifestazione di tale volontà mantiene in capo all’apicoltore il diritto di proprietà sullo sciame. In presenza di tale volontà, il termine dei due giorni non decorre.

Solo in quel momento lo sciame può essere legittimamente acquisito dal proprietario del fondo su cui si trova. Ogni altra presa è priva di titolo.

Perché non puoi “anticipare”

Finché i due giorni non sono passati:

  • lo sciame ha un proprietario;
  • non è occupabile;
  • non è “libero”;
  • prenderlo è prendere una cosa altrui.

Giuridicamente si configura come spoglio illecito e fatto illecito civile.

Responsabilità civile

Chi cattura uno sciame altrui prima del termine:

  • viola il diritto di proprietà (art. 832 c.c.);
  • commette un fatto illecito (art. 2043 c.c.).

Il proprietario può chiedere:

  • restituzione dello sciame;
  • risarcimento danni;
  • risarcimento del mancato reddito (miele, nuclei, regine).

È inoltre possibile la richiesta di restituzione immediata del bene.

Accesso ai fondi per il recupero dello sciame
Ai sensi dell’art. 843 del Codice Civile, il proprietario del fondo deve consentire l’accesso per il recupero dello sciame altrui, salvo che preferisca consegnarlo personalmente. Qualora dall’accesso derivino danni, l’apicoltore è tenuto a corrispondere un’indennità ai sensi dell’art. 843 c.c.

Quando diventa anche reato

Se la cattura è fatta per tenere lo sciame, non solo per spostarlo, entra in gioco il Codice Penale: art. 624 c.p. (Furto). Sono presenti tutti gli elementi:

Elemento del reatoPresente nello sciame
Bene mobileLo sciame
ProprietarioL’apicoltore
SottrazionePrelievo
ProfittoAcquisizione stabile dello sciame

La cattura integra gli estremi del reato di furto ai sensi dell’art. 624 c.p.

Trappole, arnie esca e attrattivi

Usare trappole non cambia la proprietà. Se intercetti sciami altrui con strumenti attrattivi e li trattieni, stai sottraendo un bene mobile altrui.

La responsabilità permane anche in assenza di recinzioni, cartelli o segni identificativi sull’apiario di provenienza.

Registrazione in Anagrafe Apistica (BDN)
Ogni sciame recuperato, anche quando acquisito legittimamente ai sensi dell’art. 924 c.c., deve essere denunciato e registrato nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Apistica (BDN), secondo la normativa sanitaria vigente. La mancata registrazione costituisce violazione amministrativa e può comportare sanzioni ai sensi della normativa sanitaria vigente.
Leggi qui per saperne di più.

Movimentazione degli sciami dopo il recupero

Una volta che uno sciame diventa tuo (cioè lo hai legalmente trattenuto e registrato), si applicano alle api le stesse regole di movimentazione sanitaria valide per gli alveari.

In concreto significa che:

  • uno sciame registrato in BDN è considerato una nuova unità sanitaria apistica;
  • ogni spostamento fisico di sciami tra apiari (anche sul tuo terreno) rientra nella movimentazione di animali vivi;
  • la movimentazione deve essere tracciata e documentata prima di essere effettuata.

Questo è coerente con le indicazioni normative che richiedono l’uso di documenti sanitari di accompagnamento per api vive, indipendentemente dal fatto che si tratti di alveari, nuclei o sciami.

Il documento sanitario utilizzato per le api è il Modello IV elettronico (anche noto come “Modello 4” o “documento di accompagnamento informatizzato”), che deve contenere:

  • l’identificazione dell’apiario di provenienza;
  • l’identificazione dell’apiario di destinazione;
  • il numero degli alveari e/o sciami movimentati.

In fase di apertura del Modello IV viene richiesta l’indicazione dell’apiario di destinazione in BDN, e nei casi previsti il sistema può registrare automaticamente il movimento in banca dati dopo un termine prestabilito se non fatto dall’operatore.

La mancata corretta compilazione, emissione o registrazione del Modello IV non solleva dall’irregolarità sanitaria e comporta le stesse sanzioni previste per gli alveari.

Procedura corretta per la gestione di uno sciame recuperato

  • Una volta che lo sciame è legalmente tuo, prima di qualsiasi spostamento deve essere emesso il Modello IV elettronico con indicazione dell’apiario di partenza (luogo di recupero) e dell’apiario di destinazione;
  • Dopo il trasferimento, entro 7 giorni, lo sciame deve essere registrato in BDN come nuova unità apistica (alveare, nucleo o sciame acquisito);
  • Il Modello IV deve essere conservato come documento sanitario di accompagnamento per eventuali controlli da parte dell’autorità competente.

Per avere maggiori informazioni in merito: Leggi la normativa sulla movimentazione degli alveari.

In sintesi

Situazione dello sciameChi può acquisirlo legittimamente
Sciame in voloNessuno
Sciame appena posato e ancora ricercato dal proprietarioNessuno
Sciame non ricercato per due giorni consecutiviSolo il proprietario del fondo dove si trova
Sciame preso da soggetti diversi dal proprietario dell’apiario o del fondoNessuno, la presa è priva di titolo, costituisce illecito civile e, se finalizzata all’appropriazione, reato.

Bibliografia essenziale

  • Codice Civile, art. 924;
  • Codice Civile, art. 832;
  • Codice Civile, art. 923;
  • Codice Civile, art. 2043;
  • Codice Penale, art. 624;
  • Manuale di diritto agrario – Giuffrè Editore;
  • Gazzoni, Manuale di diritto privato.

Nota importante

I contenuti hanno finalità informative e divulgative e non costituiscono consulenza legale o fiscale.
Le norme possono variare per territorio e situazione: per casi concreti rivolgersi a ASL, SUAP o a un professionista abilitato.
ApiBuzz non sostituisce gli enti competenti.

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